Accordo quadro per la prestazione, in regime di diritto privato, di un servizio assicurativo a favore degli sciatori contratto dalle società/enti esercenti impianti a fune in Valle d’Aosta – Invito ad offrire

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FORNITURE - 17 LUGLIO 2018  - Scadenza 10 AGOSTO 2018- 12:00 

Quesiti


Richiesta 1 - come previsto dalla vostra lettera Prot. 191/18 del 17 Luglio 201, si richiede se possibile, ricevere la suddivisione delle vendite dei prodotti assicurativi in abbinamento agli skipass, per tipologia di categoria ed in particolare: bambini, adulti e gruppi.

Risposta richiesta 1. Vedere allegato “ Assicurazione per tipologia

Richiesta 2 - in relazione agli impegni contenuti nel Titolo: Caratteristiche del servizio assicurativo - lettera h. dell'accordo quadro, desidero richiamare la Sua attenzione sul fatto che con l'introduzione delle ultime modifiche del Decreto Legislativo 21.05.2018 n. 68, recante attuazione della Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa (cd. IDD), sono state introdotte alcune modifiche al Codice delle Assicurazioni che prevedono nuovi obblighi sia per le imprese di assicurazione che per gli intermediari in materia di distribuzione di prodotti e servizi assicurativi.
Tali novità normative potrebbero comportare la modifica del ruolo di "mera funzione di esattore del premio" da parte delle singole società/enti funiviari.
Allo stato attuale sia la scrivente che più in generale gli operatori assicurativi del mercato Italiano, sono impegnati nell'approfondire il tema, al fine di dare piena applicazione alle nuove disposizioni, che entreranno in vigore il prossimo mese di ottobre, nel rispetto di quanto in esse contenuto.
Alla luce di quanto sopra, ferma la nostra volontà a partecipare, riteniamo doveroso sottolineare che l'attuazione di tale parte dell'accordo, potrebbe essere oggetto di modifiche e/o integrazioni indipendenti dalla volontà delle partecipanti.

Risposta richiesta 2 - innanzitutto La ringrazio per il cortese apporto. Ritengo che eventuali evoluzioni che dovessero insorgere a seguito dell'evoluzione normativa sarà analizzata con l'affidatario del servizio assicurativo, in quanto mi sembra che tali modifiche non inficino la nostra richiesta.

Richiesta 3 - alla luce della futura normativa sulla distribuzione dei prodotti assicurativi, chiediamo se l'operatore /cassiere/operatore di vendita del biglietto debba essere inquadrato da noi come lettera E (ossia futura lettera F).

Risposta richiesta 3 - come esplicitato nella lettera di invito a offrire, si precisa che “la maggior parte delle società/enti funiviari valdostani, essendo controllati indirettamente da enti pubblici, non dispongono dei requisiti per l’iscrizione al RUI (art. 108 co 4 C.A.P.)

Richiesta 4 - In data 17 luglio 2018 la scrivente Compagnia ha ricevuto una richiesta di offerta avente ad oggetto la stipulazione di un Accordo quadro per la prestazione di un servizio assicurativo a favore degli sciatori, accordo contratto dalle società / enti esercenti impianti a fune in Valle d’Aosta.  Secondo la lettera di richiesta e la documentazione allegata, le società / enti esercenti, attraverso le proprie biglietterie, distribuiranno le coperture assicurative della compagnia selezionata, raccogliendo il relativo premio e percependo una remunerazione per le predette attività, c.d. partecipazione agli utili. È opinione della scrivente che le predette attività si qualifichino come attività di intermediazione assicurativa esercitata a titolo oneroso ai sensi della normativa vigente. Pertanto, le società / enti esercenti dovrebbero procedere all’iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI).  Infatti, da una parte non appare applicabile la previsione esonerativa dall’ obbligo di iscrizione al RUI di cui all’art. 107, comma 4 del D.lgs 209/2005, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito, anche, Codice delle assicurazioni private); dall’altra non appare rilevante la sola nomina, prevista dalla stessa richiesta di offerta, di un intermediario professionale, nominato dalla compagnia selezionata, al fine di effettuare alcuni servizi connessi al programma assicurativo: questo soggetto non parteciperebbe infatti alle attività distributive effettuate alle biglietterie.  Infine, la remunerazione prevista per le società / enti esercenti, una c.d. partecipazione agli utili, certamente è tale da ricadere nell’ambito dell’ampia nozione di compenso prevista dal Codice delle assicurazioni ai fini della individuazione delle attività di intermediazione svolte a titolo oneroso (che pertanto richiedono l’iscrizione al RUI).  La predetta iscrizione dovrebbe peraltro avvenire previa verifica del possesso dei requisiti previsti quali, ad esempio, quello di cui all’art. 108, comma 4 del Codice delle assicurazione private, come di recente modificato.  Si richiede pertanto se sia intenzione delle società / enti esercenti procedere all’iscrizione al RUI, previa verifica dell’esistenza dei requisiti rilevanti ovvero, in assenza di requisiti per l’iscrizione, se il richiedente sia intenzionato ad adottare uno schema assicurativo diverso da quello descritto nella richiesta di offerta.

Risposta alla richiesta 4 – quesito superato con l’invio della lettera di rettifica del 26 luglio 2018

Richiesta 5
a.
Per quanto riguarda la partecipazione all’utile, alleghiamo le prime osservazioni rilevate da un noto studio legale specializzato in temi assicurativi. Se i vostri legali hanno una interpretazione diversa vi preghiamo di condividerla con noi.

Risposta a richiesta 5 a - Quesito superato con l’invio della lettera di rettifica del 26 luglio 2018

b - Nell’ipotesi di partecipazione al bando da parte di una Compagnia straniera, vorremmo sapere quale documento necessitano le persone, che saranno presenti alla seduta pubblica del 10 agosto e alle successive, per formulare osservazioni, chiarimenti e/o negoziare in nome e per conto della stessa. Per quanto ci riferisce lo studio legale esterno è sufficiente il rilascio di una delega via PEC da parte della Compagnia, ce lo potete confermare per favore?

Risposta a richiesta 5.b - Normalmente accettiamo una delega sottoscritta dal legale rappresentante unita ad un documento di identità del sottoscrittore. Il tutto potrebbe esserci trasmesso tramite PEC.

c. Nell’Allegato B le spese trasporto piste italiane citato 2 volte, forse la prima è un refuso e si intende “straniere”?

Risposta a richiesta 5.c - quesito superato con l’invio della lettera di rettifica del 26 luglio 2018

d. Per quanto riguarda gli stagionali che ad oggi prevedono la polizza in inclusione, avremmo la necessità di sapere mediamente quante giornate sci vengono effettivamente utilizzate durante la stagione stessa.

Risposta a richiesta 5.d


2015
2016
2017
Assicurazioni in inclusione
GG Medie
GG Medie
GG Medie
Stagionali Assicurati Valle d'Aosta
42
43
36
Stagionali Assicurati La Thuile/Corumayeur
32
27
29

Richiesta 6

a. SPONSORIZZAZIONE In merito all’attività di sponsorizzazione si chiede di precisare se verranno messi a disposizione dell’impresa assicuratrice spazi e strumenti per promuovere prodotti assicurativi anche diversi da quelli oggetto dell’accordo quadro.

Risposta a richiesta 6.a - Gli spazi e gli strumenti evidenziati nella lettera probabilmente dovranno essere destinati ai prodotti assicurativi venduti unitamente allo skipass, anche per garantire l'adeguata informazione alla clientela, ma nulla vieta di trovare soluzioni miste che prevedano promozioni di prodotti assicurativi diversi.

b. DURATA E PARTECIPAZIONE AGLI UTILI - Si chiede di confermare che i singoli contratti abbiano una durata triennale a prescindere dall’eventuale scadenza dell’accordo quadro; ad esempio, poiché la Società Monterosa S.P.A. aderirà all’accordo quadro a partire dalla stagione 2020/2021, il relativo contratto di assicurazione andrà a scadere nell’annualità 2023?
In caso affermativo, si chiedono chiarimenti in ordine alla disciplina della partecipazione agli utili, nella quale sembrerebbe che l’ultimo conteggio avvenga ad aprile 2022 relativamente al periodo 01/01/2021-31/10/2021. (In merito a quest’ultima data rileviamo altresì come la stessa sia posteriore alla data di scadenza dell’accordo quadro prevista per il 30/09/2021, motivo per cui vi chiediamo di procedere all’eventuale rettifica). In particolare siamo a richiedervi se, sulla base di quanto sopra, per gli eventuali periodi contrattuali successivi al 30/09/2021 non si debba più procedere al calcolo della partecipazione agli utili.

Risposta alla richiesta 6.b - Il contratto termina con la scadenza dell'accordo quadro. La società Monterosa beneficerà del contratto per un solo anno.
Il successivo quesito è stato superato con l’invio della lettera di rettifica del 26 luglio 2018

c. PREMI E SINISTRI - Con riferimento all’allegato A – Vendita assicurazioni, siamo a richiedervi di fornirci il dato, suddiviso per annualità e Società, relativo a:

  • N° skipass giornalieri e plurigiornalieri complessivamente venduti;
  • N° skipass giornalieri e plurigiornalieri per i quali è stata acquistata l’assicurazione facoltativa;
  • N° skipass stagionali complessivamente venduti;
  • N° skipass stagionali venduti con l’inclusione dell’assicurazione;
  • N° skipass stagionali venduti per i quali è stata acquistata l’assicurazione facoltativa.


    Con riferimento alle statistiche sinistri prodotto 1 e 2 e 3, siamo a richiedervi di fornirci il dato, suddiviso per annualità e Società/tipologia garanzia, relativo a:
  1. Suddivisione degli importi tra riservati e liquidati;
  2. N° dei sinistri verificatisi, con indicazione dei riservati, liquidati e senza seguito;
  3. Relativamente alla garanzia RCT danni a persone, suddivisione degli importi riservati + liquidati per fasce (ad es. € 0-1.000, € 1.001-€ 2.500, € 2.501 - € 5.000, etc).


Risposta a richiesta 6.c


Vedere allegato 1
Vedere allegato 2
Vedere allegato 3

Non disponiamo delle statistiche sinistri con il dettaglio da voi richiesto. È già stata avanzata formale richiesta al gestore del precedente contratto assicurativo.

Richiesta 7 - in relazione alle novità intervenute ieri pomeriggio (lettera di rettifica) che hanno sostituito la"partecipazione agli utili" con un "corrispettivo per attività di sponsorizzazione", Le chiedo di precisarci se l'importo è da considerarsi come al lordo o al netto dell'IVA.

Risposta a richiesta 7 – Gli importi sono da considerarsi al netto di IVA e pertanto l’importo minimo della sponsorizzazione non potrà essere inferiore a €. 740.000,00 + IVA.



Richiesta 8 - Le confermiamo di aver ricevuto la rettifica e a proposito di quest’ultima avremmo bisogno di sapere se gli importi indicati sono comprensivi di IVA oppure no. Inoltre vorremmo sapere segli importi fanno riferimento agli anni fiscali (1.1-31.12) oppure alle stagioni (1.10-30.09).

Risposta a richiesta 8 – Gli importi sono da considerarsi al netto di IVA e pertanto l’importo minimo della sponsorizzazione non potrà essere inferiore a €. 740.000,00 + IVA.
Le tre rate pagate entro il 30 giugno di ogni anno fanno riferimento all’annualità contrattuale: dal 1° ottobre al 30 settembre.

Richiesta 9 - Cosa si intende per “carta legale o resa legale” indicata al punto 5 del capitolo Presentazione Offerta.

Risposta a richiesta 9 - L’offerta economica dovrà essere redatta con l’apposizione della marca da bollo.

Richiesta 10 - Al punto3) della Presentazione Offerta si richiede l’invio del modello allegato 2 che, una volta stampato, riporta l’intestazione Allegato 3. Lo consideriamo come Allegato 2?

Risposta a richiesta 10 -L’allegato 2 (offerta tecnica) riporta un’intestazione errata (“allegato 3”) che è frutto di un refuso.

Richiesta 11 - Per quanto riguarda l’offerta economica, prevista dalla Rettifica inviata ieri, l’impegno per il corrispettivo, oggetto dell’offerta relativa alle attività di sponsorizzazione,può essere preso dal Broker incaricato dalla Compagnia?

Risposta a richiesta 11 - Il corrispettivo dell’attività di sponsorizzazione deve essere proposto esclusivamente dalla Compagnia assicurativa che sottoscrive la relativa offertaeconomica (allegato 3).

Risposta alla richiesta 6.c - Sinistri

Il gestore del precedente contratto assicurativo ha informato che “con riferimento aidettagli richiesti nella vostra pec del 26.07.2018 la informiamo che per estrarre ed elaborare gli ulteriori dati con i livelli di dettaglio richiesti,i tempi necessari non sono brevi.
Una volta fatto tutto il lavoro di preparazione dovremmo, come sempre, mandarli alla Compagnia per l'approvazione alla divulgazione a terzi.
Considerato che i tempi dell'accordo quadro sono davvero strettissimi,purtroppo non riusciamo a fornire quanto richiesto entro il termine indicato nell'accordo quadro stesso.

Richiesta 12 - In data 26 Luglio 2018 la scrivente Compagnia ha ricevuto la rettifica relativa alla richiesta di offerta avente ad oggetto un Accordo quadro per la prestazione di un servizio assicurativo a favore degli sciatori contratto dalle società/enti esercenti impianti a fune in Valle D’Aosta. Con la rettifica suddetta, su quesito della scrivente società, è stata eliminata la previsione relativa alla “Partecipazione agli utili”. In particolare, la “Partecipazione agli utili” è stata sostituita con un “Corrispettivo per attività di sponsorizzazione”. Riteniamo tuttavia che tale corrispettivo, nonostante la sua diversa formulazione, poiché riservato all'aggiudicatario della gara e obbligatorio per l’aggiudicatario medesimo, possa essere riconducibile ad un “compenso” (art. 1, comma l-bis del Codice delle assicurazioni private, come di recente modificato) come già precedentemente evidenziato nel quesito del 26 Luglio u.s., e pertanto tale da imporre l’iscrizione del percipiente al RUI, nel rispetto dei requisiti previsti. Si noti di passaggio che nel caso di specie percipiente sarebbe ciascuna delle società/enti esercenti a favore delle quali viene frazionato il corrispettivo di sponsorizzazione. Tale corrispettivo inoltre,obbligatorio nel triennio, pena l’esclusione dalla gara, è strettamente legato nel suo importo al numero di impianti a fune che, nella terza stagione, verrà incrementato con l’adesione di Monterosa Spa. Infine, per la sua entità economica, tale corrispettivo inoltre risulta paragonabile alle commissioni correntemente applicate nel mercato di riferimento. Anche per questi ulteriori aspetti,il contributo di sponsorizzazione appare strutturato in modo tale da remunerare l’attività di distribuzione svolta dagli enti esercenti. A fronte delle considerazioni di cui sopra, si richiede pertanto se sia intenzione di Funivie Piccolo San Bernardo Spa procedere alla stipulazione dell’ “accordo quadro” come da lettera Invito del 17 luglio u.s. e da rettifica del 26 lugliou.s.

Risposta alla richiesta 12 - la configurazione dell’accordo quadro che proponiamo si articola nel seguente modo:
- le società/enti contraenti sonosocietà partecipate, seppur indirettamente, da ente pubblico. Esse propongono a livello facoltativo alla propria clientela l’acquisto della copertura assicurativa e non sono in alcun modo remunerate per il collocamento del prodotto assicurativo. Anche la mera distribuzione viene svolta senza alcun corrispettivo. Infatti il premio viene incassato dall’agente/intermediarionella somma convenzionata con l’Impresa. Il singolo premio viene raccolto dal dipendente delle Società funiviarie, ma su mandato dell’intermediario e quale mero adiectus sulutionis causa
- Per quanto attiene alla attività promozionale/pubblicitaria è previsto un accordo separato e diretto alla vendita di una concreta ed effettiva attività, del tutto distinta da quella assicurativa . Sono stabiliti precisi accordi volti a determinare la sola attività pubblicitaria in funzione degli spazi promo-pubblicitari offerti e della attività che verrà resa in forma di servizio. Tale accordo prevede, infatti, un corrispettivo fisso ed invariabile a fronte di visibilità descritte nel paragrafo “Attività di sponsorizzazione”. La suddivisione del corrispettivo tra le varie società/enti aderenti all’accordo quadro, ossia la quota parte che ogni Società fatturerà al fruitore del servizio/spazio pubblicitario (cioè la compagnia) sarà indicato da Funivie Piccolo San Bernardo in base ad accordi interni che prenderanno in considerazione la notorietà della destinazione, la diffusione anche numerica del materiale promo/pubblicitario redatto, le visualizzazioni che i siti internet delle varie destinazioni turistiche garantiscono e così via. In quest’ottica, è evidente che al terzo anno del contratto di sponsorizzazione, in considerazione dell’ingresso della società Monterosa metanotoriamente di grande attrattiva, la visibilità garantita al fruitore dello spazio pubblicitario aumenterà; conseguentemente verrà adeguato il corrispettivo della sponsorizzazione.
- Tutto, quindi, rientra nell’ottica della sinallagmaticità solo con riguardo al contratto (autonomo) di vendita degli spazi pubblicitario per il quale il costo richiesto è proporzionale all’attività pubblicitaria/promozionale offerta. Mentre, con riguardo alla collocazione della polizza, si ribadisce che, non solo l’acquisto resta facoltativo, ma nulla viene percepito dalle società/enti aderenti l’accordo quadro.

Richiesta 13 - con riferimento al corrispettivo previsto per l’attività di sponsorizzazione, ci potete confermare che lo stesso sarà dovuto in ogni caso, per tutti e tre gli anni, fisso ed invariabile, indipendentemente da un possibile calo delle vendite dovuto a qualsiasi causa, come ad esempio la mancanza di neve o la minor proposizione alle biglietterie?

Risposta alla richiesta 13 - come riportato nella lettera di invito ad offrire, il corrispettivo per l’attività di sponsorizzazione è fisso ed invariabile. Sul lato del contratto assicurativo, non è nemmeno pensabile un minore impegno di proposizione dell’assicurazione alla clientela da parte delle società/enti aderenti all'accordo quadro, per ovvi motivi.

Richiesta 14 - con riferimento alle spese di soccorso in elicottero sulle piste italiane, che attualmente è gratuito, richiedete l'impegno della Compagnia a sostenere in primo rischio il rimborso con un massimale di 5.000€. Avremmo la necessità di sapere il numero dei soccorsi in elicottero negli ultimi 3 anni e, se disponibile, il costo medio ad intervento.

Risposta alla richiesta 14 - Risposta si trasmettono di seguito il numero di interventi di soccorso effettuati conl’ausilio dell’elicottero.

STAGIONI

SOCCORSI IN ELICOTTERO

2013/2014

324

2014/2015

318

2015/2016

273

2016/2017

362

2017/2018

433

Il costo non è quantificabile essendo ad oggi gratuito.

Risposta alla richiesta 14 - ERRATA CORRIGE

Scusandosi per l’errore (il numero di interventi dell’ultima stagione), si comunica diseguito il numero di interventi di soccorso effettuati con l’ausiliodell’elicottero.

STAGIONI

SOCCORSI IN ELICOTTERO

2013/2014

324

2014/2015

318

2015/2016

273

2016/2017

362

2017/2018

343

Il costo non è quantificabile essendo ad oggi gratuito.

Richiesta 15 - Con riferimento alla Vostra lettera d’invito Prot. 191/18 - ” Oggetto della richiesta” e precisamente al capoverso “ Ogni Società/Ente funiviario deciderà autonomamente se attivare il prodotto 2 oppure, in alternativa, il prodotto 3”, siamo a richiedere se, nel caso in cui la scelta dovesse ricadere sul prodotto 2, la Società/Ente funiviario offrirebbe comunque la possibilità all’acquirente di escludere dallo skipass stagionale la copertura assicurativa.

Risposta alla richiesta 15 -l'assicurazione in inclusione con lo skipass stagionale è proposta come servizio annesso e compreso nel prezzo; non potrà essere scorporata a richiesta del cliente.

Richiesta 16a -Relativamente alle statistiche sinistri prodotte si richiede di dettagliare per ciascun tipo di prodotto (1, 2 e 3) il numero degli stessi suddiviso come segue:
a. Nr. Sx Denunciati e relativi importi
b. Nr. Sx Riservati e relativi importi
c. Nr. Sx Pagati e relativi importi
d. Nr. Sx Chiusi senza seguito

Risposta richiesta 16a - Non disponiamo di questo dettaglio. Inoltreremo formale richiesta al gestore del precedente contratto assicurativo

Richiesta 16b -Relativamente alle statistiche sinistri prodotte, chiediamo di conoscere il motivo per cui il prospetto del prodotto assicurative nr. 3 riporta un numero di località e di garanzie inferiore rispetto allo stesso prospetto per i prodotti 1 e 2.

Risposta richiesta 16b - Sono riportatele località dove si sono registrati sinistri. Le garanzie sono quelle offertedall’allora prodotto assicurativo facoltativo vendibile in abbinamento alloskipass stagionale.

Richiesta 16c - .Nr. dei giornalieri, pluri-giornalieri e stagionali (distinto tra con e senza assicurazione) venduti per ciascuna annualità, con relativa distinzione della nazionalità degli acquirenti.

Risposta richiesta 16c - I dati statistici sono pubblicati in risposta al quesito 1 ed al quesito 6.c. La nazionalità degli acquirenti non è disponibile.

Richiesta 16d -Nell’accordo quadro viene fatto riferimento ad una convenzione stipulata con AUSL della Val d’Aosta. Richiediamo cortesemente di riceverne copia per poter analizzare le condizioni normative.

Risposta richiesta 16d - I riferimenti normativi sono riportati nella lettera di invito ad offrire (delibera di Giunta regionale n. 3576/2010 scaricabile dal sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta www.regione.vda.it )

Richiesta 16e - La stipula dell’accordo quadro in oggetto ed i relativi contratti assicurativi prevedono l’intermediazione di un soggetto iscritto al RUI?

Risposta richiesta 16e - Come riportato nella lettera di invito ad offrire “L’Impresa Assicuratrice dovrà individuare ed incaricare, a proprie spese e cura, una specifica figura autorizzata ed iscritta al RUI – Registro Unico degli Intermediari assicurativie riassicurativi (Intermediario Assicurativo) per la gestione del rapporto assicurativo. Si precisa che la maggior parte delle società/enti funiviari valdostani, essendo controllati indirettamente da enti pubblici, non dispongono dei requisiti per l’iscrizione al RUI (art. 108 co 4 C.A.P.).”

Richiesta 16f -L’offerta economica indicata nell’accordo quadro risulta essere vincolante oppure si può prevedere una variazione?

Risposta richiesta 16f - L’offerta economica deve attenersi a quanto riportato nella lettera di invito ad offrire.

Richiesta 16g - Poiché il corrispettivo minimo connesso all’attività di sponsorizzazione è decisamente rilevante, si chiede di conoscere preventivamente il numero, l’ubicazione e le dimensioni degli spazi pubblicitari attualmente esistenti che possono essere messi a disposizione della Compagnia Assicuratrice nonché in considerazione di quanto già riportato nella richiesta di chiarimento nr. 12 si chiede di poter esaminare bozza dell’accordo separato connesso all’attività promozionale/pubblicitaria.

Risposta richiesta 16g - Gli spazi e le attività che le società/enti aderenti all’accordo quadro mettono a disposizione della Compagnia assicuratrice affidataria del servizio sono descritte nel paragrafo “Attività di sponsorizzazione” all’interno della lettera di invito ad offrire. L’accordo separato del servizio promo/pubblicitario sarà redatto in base alle condizioni riportate nella lettera di invito ad offrire edall’offerta economica presentato dalla Compagnia.

Richiesta 16h -In riferimento a quanto già riportato nella richiesta di chiarimento nr. 12 si chiede di poter esaminare bozza dell’accordo separato connesso all’attività promozionale e pubblicitario.

Risposta richiesta 16 h -“Vedi sopra"

Richiesta 17 - In considerazione delle valutazioni che necessariamente dovranno essere effettuate a seguito dei chiarimenti che verranno forniti, si ritiene che il termine di presentazione dell’offerta fissato per le ore 12 del 10 Agosto p.v. non sia sufficiente. In considerazione anche del periodo di chiusura estiva, si richiede pertanto di spostare il predetto termine di almeno 30gg.

Risposta alla richiesta 17 - La lettera di invito ad offrire è stata inviata il 17 luglio u.s. Non si ritiene di dover prorogare i termini per la presentazione dell’offerta.

  

 

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